04 Mag COVID – 19: ATTIVITA’ SPORTIVE E RIMBORSI
OGGETTO: PARERE IN MERITO AL DIRITTO DI RIMBORSO DI QUANTO PAGATO DALLE FAMIGLIE PER I SERVIZI SPORTIVI (ABBONAMENTI DI PALESTRE, ISCRIZIONE A CORSI ED ATTIVITA’ SPORTIVE, SKIPASS STAGIONALI) A SEGUITO DEL FERMO DELLE ATTIVITA’ IMPOSTO A CAUSA ELL’EMERGENZA COVID – 19
In questi giorni stiamo ricevendo molte richieste da parte dei nostri clienti, relativamente alla possibilità di ottenere dei rimborsi o di “sospendere” i pagamenti periodici, relativi a servizi sospesi a causa della emergenza sanitaria COVID 19.
Per alcune situazioni simili a quelle sottoposte al nostro esame le regole per i rimborsi sono stabilite dagli stessi Decreti pubblicati in questi giorni dal Governo, mentre per le fattispecie che qui interessano dobbiamo far riferimento alle regole generali contenute nel Codice Civile e nel Codice del Consumo.
In generale, infatti, i consumatori, non potendo usufruire di un determinato servizio, si chiedono come comportarsi nei confronti dei fornitori con i quali hanno sottoscritto contratti per abbonamenti ocorsi.
La disciplina è data dal Codice civile che, in materia di obbligazioni, prevede la fattispecie dell’“impossibilità sopravvenuta” della prestazione (art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”).
Ma vi è di più, a norma dell’art. 33 del codice del consumo, qualsiasi previsione contrattuale che escluda l’operatività della norma di cui all’art 1463 c.c. (e quindi tutte quelle previsioni che escludono ogni possibilità di rimborso) deve intendersi vessatoria, e pertanto non operante.
Questo non significa che l’operatore che non può più fornire il servizio abbia delle responsabilità, ma al contempo l’operatore stesso non può giovarsi di un “ingiustificato arricchimento”, avendo certamente avuto – dal canto suo, e senza che ciò sia necessario- una riduzione dei costi di gestione.
Insomma, in linea generale, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato.
Va precisato, tuttavia, che, nell’attuale situazione di emergenza, al rimborso cui il consumatore ha diritto non si aggiunge il diritto a ricevere indennizzi o risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla.
Ma vediamo ora nel dettaglio le fattispecie di maggior interesse.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI RICREATIVI E CULTURALI, SCUOLE DI BALLO
In forza dei DPCM emanati dal Governo sono state sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, terme (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, scuole di ballo.
Ne discende che, conformemente a quanto precisato in epigrafe, il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire.
Chi ha un abbonamento mensile o annuale, ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzabile durante l’emergenza.
Si osserva, peraltro, che in questi giorni alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita, ma questa è un’opzione che il consumatore è libero di accettare o meno, visto che non è detto che abbia interesse a prolungare la frequentazione.
SCI e SKIPASS STAGIONALI
I medesimi decreti hanno imposto la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. Quindi chi aveva acquistato un abbonamento stagionale o skipass per la stagione invernale (o per più giorni), ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non più utilizzabile(anche se le condizioni contrattuali lo escludono, perché in questo caso sarebbero vessatorie e pertanto non operanti, ai sensi del Codice del Consumo).
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Un po’ più complessa è la questione riguardante le attività sportive svolte attraverso forme associative e quindi il caso di adesione all’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
Va premesso, infatti, che il contributo associativo entra nel fondo comune dell’associazione, per il quale l’art. 37 cod. civ. stabilisce il divieto di divisione e di rimborso in caso di recesso (e tale divieto è solitamente previsto anche dagli statuti delle ASD).
Il contributo associativo non è direttamente riferibile allo svolgimento di una determinata attività e la partecipazione ad una associazione sportiva dilettantistica è caratterizzata, piuttosto, dal coinvolgimento del socio (atleta o non atleta) nella realizzazione dello scopo associativo.
Qualcuno, di questi tempi, ha provato a sostenere che il socio non paga un contributo per ottenere un determinato servizio, ma per dotare l’associazione dei fondi necessari per consentire alla stessa di conseguire lo scopo associativo.
La realtà, tuttavia, è ben diversa.Proviamo ora ad illustrarla partendo, appunto, da due definizioni importanti, che ci forniscono le norme del T.U.I.R.
Anzitutto va precisato che, ai sensi dell’art. 148 co. 1 T.U.I.R, non è considerata commerciale l’attività svolta dall’ASD nei confronti degli associati ….in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni …. dunquele somme versate dagli associati … a titolo di quote ocontributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
Il comma 3 dell’art. 148 T.U.I.R., poi, stabilisce una cosa importantissima e chiarisce, appunto, che esistono altre somme che l’ASD percepisce e che non vanno confuse con le quote associative. Testualmente:“Per le associazioni … sportive dilettantistiche, … non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli … associati … tesserati”.
La QUOTA ASSOCIATIVA è, dunque, la somma di denaro che il socio deve pagare per entrar a far parte dell’associazione e che successivamente deve pagare ogni anno per conservare i diritti che spettano al socio[1].
L’entità della quota associativa viene stabilita all’inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo tramite apposito verbale e tendenzialmente è uguale per tutti gli associati.
I CORRISPETTIVI SPECIFICI non vanno, invece, confusi con le quote associative e sono le somme pagate dagli associati e tesserati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Si tratta in pratica delle somme per i corsi (es. scuola calcio, minibasket, tennis) o per usufruire del campo di gioco o di determinati servizi (il trasporto, ad esempio).
In linea generale, ciascun tesserato di una ASD dovrebbe essere anche Socio o Associato. Omessa, in ogni caso, in questa sede, ogni considerazione in merito alle modalità, siano esse corrette o meno, con cui le ASD ammettono nuovi associati nella propria compagine, li iscrivano o meno nel libro soci e riconoscono o NON riconoscono loro l’esercizio di facoltà e diritti direttamente connessi all’operato istituzionale dell’ASD, quel che dobbiamo aver chiaro è che le somme che le famiglie versano nelle casse delle ASD, per le attività sportive che svolgono o fanno svolgere ai figli, ricoprono entrambe le qualifiche: versano dunque, una quota associativa (se essa è stabilita correttamente) e versano dei corrispettivi specifici per le attività.
Nella realtà accade, infatti ed a dimostrazione di ciò, che le famiglie aderiscano, si, a forme associative tesserando i propri figli per lo svolgimento, appunto, dell’attività sportiva ma che, al contempo, tale adesione si concretizzi, anche ma non solo, nella conclusione di un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive: si pensi, ad esempio, a quando si sceglie con che frequenza partecipare agli allenamenti, piuttosto che se “acquistare” servizi o beni accessori (il servizio di trasporto, la divisa di allenamento, la divisa da gara/partita etc.) ed alla quantificazione specifica di tali prestazioni o beni, che va poi a determinare il corrispettivo che si deve pagare all’associazione sportiva che, dal canto suo, collocherà l’atleta in un gruppo piuttosto che in un altro, e gli fornirà determinati servizi, piuttosto che altri, proprio in virtù di tali scelte.
In sostanza la regola è che al contributo associativo siano abbinati veri e propri “abbonamenti” periodici o servizi.
Ad avviso di chi scrive, dunque,
- da un lato l’A.S.D dovrebbe identificare con precisione ed all’inizio di ogni anno il quantum della quota associativa;
- al contempo non potrebbe esimersi, laddove –come di questi tempi- sopraggiungesse un impossibilità parziale della prestazione, dal rimborsare proporzionalmente il corrispettivo specificoper quel servizio o abbonamento già incassato, secondo le logiche sopra già delineate.
Ma vi è di più. Anche laddove si volesse, erroneamente ed inopinatamente, ritenere che tutto quanto versato dal socio/atleta di una ASD sia stato versato al solo fine di dotare l’associazione dei fondi necessari per consentire alla stessa di conseguire lo scopo associativo, non si potrebbe non considerare che anche l’ASD, per conseguire il proprio scopo associativo, abbia avuto – a causa del fermo di tutte le attività operato dai provvedimenti già citati- una riduzione dei costi fissi di gestione e fors’anche di quelli di funzionamento (compenso allenatori e collaboratori, mezzi, spese per trasferte etc.).
Se ciò è avvenuto, e sempre che le sponsorizzazioni preventivate ad inizio anno non siano mancate, si può certamente dire che la ASD beneficerebbe di un disavanzoche è certamente il caso che venga utilizzato, poiché per definizione le ASD sono organizzazioni che non hanno scopo di lucro, per permettere l’anno successivo all’associazione medesima sempre di conseguire il proprio scopo, e dunque anche di ridurre, in proporzione, le quote associative o i corrispettivi specifici dei propri associati che, peraltro, in quanto soci/associati avrebbero gli strumenti necessari per far sentire la propria voce in assemblea e pretendere tale riduzione.
Tale soluzione è solo residuale e finalizzata a trovare una soluzione intermedia fra associato ed ASD ma si conferma, in termini giuridici, la correttezza di quanto illustrato nel paragrafo che precede e dunque il diritto ad ottenere il rimborso dei corrispettivi specifici pagati per servizi non goduti.
In questa sede non vogliamo, certo, sottacere il problema connesso alle sponsorizzazioni che le associazioni sportive spesso ricevono ed attraverso le quali perseguono i propri scopi, e che potrebbero essere mancate in questo momento di emergenza sanitaria, ma va chiarito che tali contratti difficilmente potranno essere risolti a causa del Covid 19, poiché per natura gli stessi sono caratterizzati da un certo grado di “imprevedibilità” e rischio per lo sponsor, oltre che in quanto è immaginabile che la “visisbilità” degli sponsor, drasticamente ridotta in un momento di fermo delle attività sportive in genere, subirà un netto aumento non appena sarà possibile la ripresa di quelle attività.
Ma questa è un’altra storia che alle famiglie, al momento, non può né deve interessare. Del resto, secondo le logiche sopra delineate, l’ASD ha subito una riduzione delle proprie attività e conseguentemente dei costi di gestione, così quella riduzione dei costi non potrà far altro che essere spalmata su chi ha acquistato dei servizi specifici, per i quali sono stati versati dei corrispettivi.
In definitiva potrà risultare ragionevole che le ASD riconoscano un rimborso proporzionato all’effettiva riduzione dei costi che hanno avuto, al netto delle sponsorizzazioni che potrebbero essere destinate a finanziare parte delle attività, ma non si potrà negare tout court che tale rimborso avvenga, diversamente si configurerebbe un “ingiusto arricchimento” dell’ASD.
CONCLUSIONI
Sperando di essere stati chiari nell’illustrarVi quanto sopra concludiamo precisando che anche l’UNC (Unione Nazionale Consumatori) ha confermato il diritto di rimborso per il consumatore proporzionato al servizio non goduto, a causa delle limitazioni imposte dai DPCM adottati in ragione dell’Emergenza Sanitaria Covid-19.
I professionisti del Network professionale di STUDIO VENETO 25 restano, dunque, a competa disposizione per supportare i propri clienti nella formulazione di eventuali richieste di rimborso.
Cordiali saluti,
Avv. Alice Arnoldi
Avv. Francesca Di Stefano
Avv. Moira Mandelli
Avv. Matteo Sassone
[1]Gli “associati o partecipanti”, sono coloro che hanno un rapporto stabile con l’asd. Si tratta di un soggetto che condivide le finalità istituzionali dell’asd e decide di partecipare alla vita associativa e che seguito di questa decisione instaura un rapporto negoziale (contratto) con l’asd. Tale contratto viene disciplinato dallo statuto e necessita di un’accettazione da parte del Consiglio Direttivo. L’iter si conclude con l’iscrizione nel LIBRO SOCI.
