10 Apr EMERGENZA COVID 19: VIOLAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO
INFORMATIVA DEL 10 APRILE 2020
Violazione delle misure urgenti di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19
Egregi Clienti,
Con la presente informativa vogliamo illustrarVi in termini chiari e molto sintetici le previsioni normative introdotte con il Decreto Legge nr. 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” approvate e pubblicate in G.U. nr.79 in data 25 marzo 2020
Con il nuovo decreto-legge di cui sopra, che in parte sostituisce il precedente d.l. 06/2020, si è proceduto ad una manovra riorganizzativa[1]che ha creato due binari punitivi di diverso rigore:
- il primo conduce a due ipotesi di rilevo penale per i trasgressori sottoposti all’obbligo di quarantena perché risultati positivi al test del coronavirus;
- il secondo, per tutti gli altri coloro che si ostinino ad uscire in assenza dei requisiti richiesti per circolare, ha ribadito la natura di sanzione amministrativa della violazione provvedendo a ricalibrare l’effetto deterrenza inasprendone l’importo pecuniario.
Ma analizziamole nel dettagli.
i) Violazione delle misure di contenimento da parte di coloro che sono sottoposti all’obbligo della quarantena perché risultati positivi al test covid 19
1. L’art. 4 del d.l. 19/2020, ai relativi commi 6 e 7, sancisce che salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 c.p. ( “delitti colposi contro la salute pubblica “) o comunque più grave reato, la violazione delle misure di contenimento è punita “con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000” richiamando l’art. 260 del TU sulle leggi sanitarie che punisce coloro che non osservano un ordine “legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia” non oblabile[2];
Qualora il soggetto, sottoposto a quarantena stretta, decida di uscire, il nuovo reato di “violazione della quarantena” si perfeziona per il semplice fatto che si esca di casa anche in assenza di contagio;
2. Diversamente, qualora il soggetto nei confronti del quale sia stata accertata la positività, uscendo, infettasse altre persone, scatta la punizione per altri reati, anche gravi. Si va dal reato di lesioni personali, dolose o colpose, fino al reato di omicidio (i dati clinici indicano infatti che la malattia Covid – 19 può mettere in pericolo la vita della vittima senza escludere la morte del contagiato) e al reato di epidemia (sia nella forma volontaria che in quella colposa)[3].
ii) Violazione delle misure di contenimento da parte di soggetti sani
L’art. 4, comma 1, introduce un illecito amministrativo “punitivo” per il mancato rispetto delle misure di contenimento irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro aumentabili in caso di reiterazione delle violazioni e se per commetterle si è fatto uso di un veicolo, oltre all’eventuale misura accessoria della chiusura dell’attività commerciale ed imprenditoriale da 5 a 30 giorni.
Si assiste ad una vera e propria depenalizzazione: fino all’entrata di quest’ultimo decreto (sotto la vigenza del d.l. nr. 6/2020) tutti i trasgressori venivano denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 c.p.
Per espressa volontà della nuova normativa, è oggi possibile applicare retroattivamente le sanzioni amministrative al precedente illecito contravvenzionale seppur in maniera ridotta e pari a 200,00 euro (art. 4, comma 8). L’effetto pratico consiste che i procedimenti penali incardinati presso le Procure territorialmente competenti ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.l. 6/2020 dovranno essere archiviati e i relativi atti trasmessi alla Prefettura per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
In attesa di ulteriori modifiche che il Governo potrà adottare, continuano oggi a valere le regole che abbiamo imparato a conoscere se non altro attraverso il carosello dei modelli di autocertificazione (ad oggi giunti al quarto aggiornamento):
- si può uscire per motivi di salute;
- si può uscire per comprovate esigenze lavorative, tenendo presenti le atre limitazioni imposte al settore produttivo: l’esigenza lavorativa deve essere oggettiva e documentabile con esclusione di qualsiasi adempimento rinviabile o che si possa gestire senza allontanarsi da casa;
- si può uscire in situazioni di necessità ove per accezione penale di “stato di necessità” si dovrebbe intendere situazioni critiche di “pericolo attuale di un grave danno alla persona”.
Tuttavia il Governo ha ritenuto di considerare come “necessità” il bisogno di soddisfare bisogni primari riconosciuti dalla nostra Costituzione (il recarsi dal tabaccaio a comprare sigarette, benché sia un’attività pericolosa per la salute – e quindi anticostituzionale – è stata considerata necessaria per garantire la tranquillità pubblica anche se legalmente si fatica a trovare una giustificazione !!!)
Si fanno più rigide e meno generiche le ipotesi nelle quali è consentito allontanarsi dal proprio domicilio, o spostarsi da un comune all’altro: in assenza dell’uso massiccio di controlli “a vista”, per mezzo dei droni, o basati sul tracciamento degli spostamenti ricavato dalle celle telefoniche, l’autocertificazione è rimasta il principale baluardo contro l’astuzia volpigna di coloro che si industriano per aggirare i divieti di circolazione.
E’ in ogni caso necessario precisare che permanendo, in via di prassi (regolata dai Dpcm vigenti), lo strumento dell’autocertificazione, l’eventuale falsità ex articoli 483 o 495 del Cp a seconda dei casi continuerà a interessare le procure competenti.
Peraltro, a rigore, l’illecito amministrativo di nuovo conio sarebbe obiettivamente connesso proprio ai suddetti reati di falso, agli effetti dell’articolo 24 della legge n. 689 del 1981, con la conseguenza che, in caso di mendacio su autocertificazione, tutto resterebbe in mano al giudice penale (a meno di non prevedere un’espressa deroga all’applicazione dell’articolo 24).
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Studio Veneto 25
[1]Le ragioni ispiratrici della riforma – sebbene malamente recepite da tutti coloro che si ostinino ad uscire in assenza dei requisiti richiesti per circolare – sono tutte condivisibili sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo di “politica criminale”. Da un alto il Governo ha deciso di essere indulgente anche con i trasgressori intendendo loro risparmiare un procedimento penale. Dall’altro, ci si deve essere resi conto che il nostro sistema giudiziario, sovraccarico in maniera cronica, non potesse gestire un incremento esponenziale di notizie di reato.
[2]Oblazione. L’oblazione è una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni, prevista agli articoli 162 e 162-bis del codice penalee consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l’arresto o con l’ammenda. Il pagamento di tale somma estingue per ogni effetto di diritto il reato e non consegue alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell’indagato/imputato.
[3]A parere di chi scrive, il problema principale, del quale si vedranno in futuro gli effetti allorquando le denunce approderanno nelle aule dei tribunali – è che il decreto legge non esplicita in quali casi deve farsi applicazione dell’una o dell’altra norma incriminatrice: l’unico elemento normativo cui ispirarsi nella generalità dei casi è il reato meno grave previsto dal TU in materia sanitaria. Per scoraggiare comportamenti irresponsabili dei soggetti con obbligo di quarantena sarebbe stato probabilmente meglio fare solo riferimento al reato di epidemia colposa vuoi per le sanzioni più severe, vuoi perché un soggetto positivo al coronavirus che non osserva l’obbligo di quarantena ha per ciò solo messo in pericolo la salute pubblica a prescindere dal fatto che abbia o meno contagiato qualcuno.
