Sospensione mutui e finanziamenti in tempo di COVID 19

 

INFORMATIVA DEL 24 MARZO 2020

Sospensione mutui e finanziamenti in tempo di COVID 19

 

Egregi Clienti,
Con la presente informativa vogliamo illustrarVi in termini chiari e molto sintetici le previsioni normative appena introdotte che consentono ad imprese, liberi professionisti e privati di mettere temporaneamente al riparo mutui, finanziamenti ed esposizioni in genere dalle ripercussioni economiche negative derivanti dall’emergenza sanitaria in corso.

> MISURE PER LE IMPRESE (DI INTERESSE ANCHE PER LIBERI PROFESSIONISTI)

 

OPZIONE 1 “CURA ITALIA”

Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI, con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un auto-certificazioni in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”:

1. non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);

2. sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);

3. viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

OPZIONE 2 “ABI”

La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

CONSIDERAZIONI:

1. certamente le imprese possono dichiarare di essere afflitti da emergenza CORONAVIRUS.

2. L’OPZIONE 1 fa risparmiare finanziariamente interessi e capitale, con la certezza che non vi siano interventi sulle condizioni.
Si ipotizza, peraltro, la possibilità di proroga rispetto ai sei mesi.

3. L’OPZIONE 2 necessita di una valutazione caso per caso in termini di risparmio. Sembrerebbe non sussistere il rischio di modifica delle condizioni.

NB: L’equivalenza tra l’attività di un libero professionista e una micro-impresa è ormai un concetto consolidato anche nel nostro ordinamento legislativo e giurisprudenziale, dopo che l’Unione Europea ne ha sancito il concetto di pari dignità all’iniziativa economica.

Sembrerebbe pertanto possibile affermare l’applicabilità di entrambe le misure enunciate anche ai liberi professionisti, che in ogni caso, possono beneficiare anche di quelle di cui al paragrafo 2.

 

> MISURE PER PRIVATI, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI SUI MUTUI PRIMA CASA

Le Novelle del DL 17 marzo 2020 n. 18, in GU n. 70 del 17 marzo 2020, e segnatamente le previsioni dell’art. 54 , prevedono la facoltà di richiedere la sospensione delle rate di mutuo prima casa e l’allungamento del medesimo – per i professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, uncalo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita’ operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus, in quanto il settore dei servizi professionali è particolarmente colpito dall’emergenza in corso con il blocco dell’attività.

per i privati in genere a semplice richiesta, senza presentazione della dichiarazione ISEE, in caso di:

• cessazione del rapporto di lavoro

• sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo dialmeno trenta giorni,

• decesso o grave infortunio

anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti il periodo di sospensione è di 9 mesi, mentre, per i privati, la sospensione può essere richiesta 2 volte per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
Il Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n 244/2007 provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.La moratoria riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre la restante quota – rispetto a quanto corrisposto dal Fondo di Solidarietà – dei soli interessi andrà comunque pagata.
La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione, al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto.

CONSIDERAZIONI SULLA CONVENIENZA PER LE FAMIGLIE

Per valutare la reale convenienza della misura per le famiglie è importante considerare i seguenti aspetti.
1. Come anticipato, il 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento.

2. È necessario ricordarsi che i mutui più datati hanno più capitale e meno interessi da restituire.

3. Accedere alla misura potrebbe significare, per alcuni, precludersi la possibilità di surrogare il mutuo non solo chiaramente durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro, infatti «in passato, ci sono stati istituti di credito che hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate». Un’alternativa interessante potrebbe essere, ad esempio, aspettare che termini il periodo di criticità per poi optare per una surroga o una rinegoziazione, se necessario allungando il piano di ammortamento per alleggerire la rata.

> ULTERIORI MISURE D’INTERESSE PER IMPRESE (CENNI)

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che il decreto legge 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, prevede al suo interno altre disposizioni d’interesse per le imprese, di seguito riassunte con gli appositi riferimenti normativi:

Art. 46, Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

Viene prevista a partire dal 17.03.2020, e sino ai 60 giorni successivi, l’impossibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
Per detto periodo, inoltre, è precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo, nonché vengono sospese quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 65, Credito d’imposta per botteghe e negozi

Tale articolo riconosce per le imprese – ad eccezione di quelle esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 –- per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al solo mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e calcolato sull’importo del canone di locazione contrattualmente previsto.
Per le modalità operative necessarie all’utilizzo di tale tax credit, si invita a consultare la risoluzione 13/E del 20.03.2020 resa dall’Agenzia delle Entrate.

Art. 91, Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici.
Riassuntivamente, tale normativa prevede che il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 indicate nel D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito in L. 13 del 5 marzo 2020, comportanti l’obbligo di chiusura o di sospensione delle attività produttive non indispensabili – sempre che siano dimostrabili dall’imprenditore – ha come conseguenza l’esclusione della responsabilità del debitore con riferimento ai ritardi o agli omessi pagamenti, anche relativamente all’applicazione di decadenze e/o clausole penali.

Viene di fatto introdotta una “causa di forza maggiore”, idonea a superare eventuali richieste risarcitorie e/o indennitarie derivanti dal mancato pagamento dei propri impegni.
Si badi bene, tuttavia, che la normativa non prevede esoneri dai pagamenti, bensì solo esclusioni della responsabilità del debitore in merito ad eventuali danni patiti dal creditore per il ritardato e/o omesso pagamento di quanto allo stesso dovuto.

Il consiglio rimane sempre quello, qualora si fosse nel caso previsto dalla normativa, di prodigarsi attivamente con il proprio creditore per eventuali dilazioni delle scadenze in programma.

> CONCLUSIONI

Il network professionale di Studio Veneto 25 resta a completa disposizione dei propri clienti, attraverso i canali telematici ordinari e telefonici privati di ogni singolo professionista, per assisterli nella valutazione delle singole casistiche e nella corretta formalizzazione delle istanze agli istituti di credito per l’applicazione delle misure analizzate.

I professionisti di

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